RegolamentoTitolo VI

Art. 61

In vigore dal 11 ott 1924
La determinazione delle quote di rendita vitalizia corrispondenti ai singoli versamenti è fatta nel tempo e con le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, in base alle tariffe approvate con decreto Reale e vigenti al momento di ciascun versamento.
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