Regolamento›Titolo VI
Art. 62
In vigore dal 11 ott 1924
La liquidazione della pensione per vecchiaia può essere chiesta quando concorrano per l'inscritto le due condizioni seguenti:
1° Che abbia compiuto almeno dieci anni di inscrizione alla Cassa;
2° Che abbia compiuta l'età di 60 anni, se uomo, o di 55 anni, se donna, o se appartenga alle categorie di cui all' della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376. Nel caso, però, che un assicurato abbia raggiunto il settantesimo anno di età, senza avere compiuto dieci anni d'iscrizione, ha diritto di conseguire la liquidazione della pensione.
Quando l'inscritto, il quale si trovi nelle condizioni sopradette, non presenti alla Cassa la domanda per la liquidazione della pensione, questa verrà differita fino a che l'inscritto non presenterà la domanda.
Nel caso in cui la decorrenza della pensione debba essere differita o nel caso in cui debba essere anticipata, le quote di rendita vitalizia assicurate in corrispondenza ai versamenti saranno trasformate in nuove quote di rendita vitalizia.
Chi ha già liquidato una pensione può ottenere una nuova inscrizione facoltativa, purchè non abbia già oltrepassato il sessantacinquesimo anno di età. La liquidazione della pensione derivante dalla seconda inscrizione non può essere chiesta prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inscrizione.
Storico versioni
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