Regolamento›Titolo VI
Art. 59
In vigore dal 11 ott 1924
Prima di provvedere alla emissione del libretto la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può esigere dall'interessato la presentazione dell'atto di nascita, o di altri documenti atti a identificare la persona ed a dimostrare che essa possiede i requisiti per l'iscrizione facoltativa.
Contro il rifiuto definitivo d'iscrizione può essere presentato ricorso alla competente Commissione arbitrale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-59