RegolamentoTitolo V

Art. 55

In vigore dal 11 ott 1924
Se, in seguito ad un rapporto di uno dei suoi medici fiduciari, la Cassa ritenga che, mercè opportune cute o con ricovero in un ospedale, possa essere eliminata od attenuata la invalidità già accertata di un pensionato, o possa essere evitata o ritardata per un assicurato la invalidità, e che sia perciò conveniente sostenere le spese, di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per le cure e il ricovero predetti, ne informerà l'interessato invitandolo a dichiarare, entro un termine prestabilito, se consente a sottoporvisi. Il pensionato o l'assicurato ha facoltà di chiedere che sulla richiesta di cui nel precedente comma si pronunci un collegio di tre medici, dei quali uno da lui designato, un altro designato dalla Cassa ed il terzo di comune accordo fra le parti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-55

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