Regolamento›Titolo IV
Art. 52
In vigore dal 11 ott 1924
Il libretto personale è consegnato al titolare, che è responsabile della sua conservazione.
Per i libretti perduti, distrutti o resi inservibili, possono essere rilasciati duplicati dagli Istituti di previdenza contro il pagamento della tassa fissa di centesimi cinquanta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-52