Art. 52
RegolamentoTitolo IV

Art. 52

52 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
Il libretto personale è consegnato al titolare, che è responsabile della sua conservazione. Per i libretti perduti, distrutti o resi inservibili, possono essere rilasciati duplicati dagli Istituti di previdenza contro il pagamento della tassa fissa di centesimi cinquanta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-52