RegolamentoTitolo IV

Art. 49

In vigore dal 11 ott 1924
I contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e quelli dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono di regola riscossi cumulativamente con una unica marca. In tal caso anche la stessa tessera varrà per entrambe le assicurazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-49

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