RegolamentoTitolo IV

Art. 47

In vigore dal 11 ott 1924
Le tessere smarrite, divenute inservibili o distrutte sono sostituite con un duplicato, rilasciato dall'Istituto di previdenza a richiesta dell'interessato. Nel caso che la tessera sia stata distrutta o smarrita, l'interessato deve fornire gli elementi che possa avere per provarne la distruzione o lo smarrimento e il valore delle marche che erano apposte sulla tessera. L'Istituto di previdenza, previa autorizzazione della Cassa nazionale, riporta sul duplicato della tessera l'ammontare dei contributi il cui versamento resulti provato. Nel caso che la tessera sia resa inservibile, l'interessato deve produrla, insieme con la richiesta del duplicato, all'Istituto di previdenza, il quale riporta sul duplicato lo ammontare delle marche che risultino ad essa apposte. Per il rilascio del duplicato l'interessato deve pagare anticipatamente all'Istituto di previdenza un diritto di cinquanta centesimi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-47

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