RegolamentoTitolo IV

Art. 46

In vigore dal 11 ott 1924
L'ufficio che ritira le tessere scadute deve trasmetterle, in piego raccomandato, al competente Istituto di previdenza sociale. I termini entro i quali devono essere fatte la spedizione e le altre modalità relative, come anche le norme per l'ordinamento e la custodia delle tessere presso gli Istituti, sono stabilite nelle istruzioni della Cassa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-46

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