Regolamento›Titolo IV
Art. 50
In vigore dal 11 ott 1924
La vendita delle marche è affidata, di regola, agli uffici postali ed agli uffici del registro: può essere, con deliberazione del Comitato esecutivo della Cassa nazionale, affidata ad altri uffici pubblici.
Il Ministero delle comunicazioni e quello delle finanze, di concerto con la Cassa nazionale, stabiliscono le norme per il servizio affidato agli uffici posti sotto la propria dipendenza e la misura dell'aggio da corrispondersi sulle vendite effettuate.
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