RegolamentoTitolo IV

Art. 43

In vigore dal 11 ott 1924
Le tessere hanno di regola la validità di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale. Scaduto questo termine dalla data della loro emissione, esse debbono essere consegnate dal datore di lavoro all'ufficio competente, ai termini dell'articolo seguente. Eguale obbligo compete ai titolari delle tessere che, per cessazione dal servizio, ne abbiano avute la consegna dai rispettivi datori di lavoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-43

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