Regolamento›Titolo III
Art. 38
In vigore dal 11 ott 1924
Non sono computate le malattie di durata inferiore a sette giorni, nè quelle, anche di durata maggiore, in cui l'assicurato continua a ricevere l'intero stipendio o lo stipendio ridotto, e durante le quali perciò, a norma dell' del presente regolamento, deve essere versato il contributo obbligatorio.
Il numero e la durata delle malattie saranno accertati periodicamente dagli Istituti di previdenza. Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale ha facoltà di stabilire norme speciali per il controllo delle malattie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-38