RegolamentoTitolo III

Art. 35

In vigore dal 11 ott 1924
Contro la formazione delle tabelle, di cui nei primi due commi del precedente articolo, può essere presentato ricorso, entro trenta giorni dalla data stabilita per la loro entrata in vigore, al Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, il quale, ove ritenga il ricorso meritevole di considerazione, lo esamina e decide su di esso, correggendo, se occorra, le tabelle di salari medi. Si applicano alle tabelle così corrette le disposizioni del secondo comma del precedente articolo. Il ricorso non sospende l'efficacia delle tabelle. Contro le determinazioni del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso al Ministero dell'economia nazionale, che decide definitivamente entro trenta giorni dalla notifica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-35

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