Regolamento›Titolo III
Art. 31
In vigore dal 11 ott 1924
Nel caso di lavori retribuiti a cottimo o ad opera sarà considerata come durata della lavorazione, agli effetti della determinazione del contributo, quella effettiva, oppure, quando questa non si possa determinare, quella rappresentata dal numero di giornate normali lavorative occorrenti in media per l'esecuzione del lavoro. Questo numero medio di giornate lavorative è stabilito dall'azienda, d'accordo con i propri dipendenti interessati, e dev'essere riconosciuto valido, agli effetti della assicurazione, dal direttore dell'Istituto di previdenza sentito il Circolo dell'ispettorato dell'industria e del lavoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-31