Regolamento›Titolo III
Art. 28
In vigore dal 11 ott 1924
Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può consentire, in determinati casi, che il versamento dei contributi sia fatto a mezzo di elenchi con la rimessa diretta dei contributi, e con le norme che saranno, di volta in volta, stabilite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-28