Art. 28
RegolamentoTitolo III

Art. 28

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In vigore dal 11 ott 1924
Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può consentire, in determinati casi, che il versamento dei contributi sia fatto a mezzo di elenchi con la rimessa diretta dei contributi, e con le norme che saranno, di volta in volta, stabilite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-28