Regolamento›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 11 ott 1924
Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facoltà di deliberare norme diverse da quelle prevedute nel presente regolamento per la determinazione e riscossione del contributo di assicurazione, per determinate categorie professionali, purchè non venga modificato il rapporto di proporzionalità stabilito nell'art. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, fra retribuzione e contributo.
L'applicazione di tali norme dovrà esser consentita dal Ministero dell'economia nazionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-30