Regolamento›Titolo III
Art. 25
In vigore dal 11 ott 1924
I contributi o quote di contributi pagati indebitamente per mezzo delle marche possono essere rimborsati quando siano reclamati prima del ritiro della tessera o entro un anno dal ritiro stesso.
I contributi e le quote di contributi indebitamente versati per mezzo di marche, e che non sono rimborsati a termini del comma precedente, sono considerati come versamenti facoltativi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-25