Regolamento›Titolo III
Art. 20
In vigore dal 11 ott 1924
Quando la liquidazione delle competenze accessorie, di cui nell' del presente regolamento, è effettuata alle stesse epoche nelle. quali ricorre il pagamento del salario o stipendio, il valore della marca da apporsi sulla tessera personale, di cui al titolo seguente, si determina in base alla retribuzione totale effettiva corrisposta all'assicurato, cioè alla retribuzione che si ottiene sommando il salario o stipendio con le altre competenze.
È però in facoltà della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di consentire che, agli effetti della determinazione del contributo, alle competenze effettive di importo variabile ne siano sostituite altre di importo costante e mediamente equivalenti, secondo criteri che dovranno essere stabiliti caso per caso o secondo norme generali determinate dalla Cassa nazionale stessa.
Quando la liquidazione delle competenze accessorie è fatta ad epoche differenti da quelle di pagamento del salario o stipendio, l'applicazione delle marche può essere fatta alle epoche di liquidazione delle competenze, purchè ad intervalli non superiori a tre mesi, oppure può essere fatta alle stesse epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, in base alla media delle competenze da determinarsi à termini del precedente comma, e, in ogni caso, all'atto della cessazione del lavoro da parte dell'assicurato. Le ritenute saranno fatte, di regola e salvo diverso accordo tra le parti, sulle paghe e sulle competenze alle epoche rispettive di liquidazione e di pagamento in modo che la complessiva ritenuta corrisponda alla classe di retribuzione cui appartiene l'assicurato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-20