RegolamentoTitolo II

Art. 17

In vigore dal 11 ott 1924
La direzione generale della Cassa, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, raccoglie le notizie relative ai fenomeni demografici, economici e finanziari che possano servire pel controllo e la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione obbligatoria e provvede, alla fine di ciascun quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1920, alla revisione suddetta. In tale occasione deve essere compilata una relazione sulle assegnazioni e sui pagamenti effettuati per conto dello Stato e sulle previsioni intorno agli oneri annuali futuri a carico dello Stato. In base a tali accertamenti il Consiglio di amministrazione riferirà al Ministero dell'economia nazionale sulle previsioni degli oneri futuri e sulle eventuali modificazioni nelle misure dei contributi e delle pensioni. Occorrrendo attuare tali variazioni, si provvederà ogni decennio a decorrere dal 1° gennaio 1930, con Regi decreti promossi dai Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri.
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