Art. 17
RegolamentoTitolo II

Art. 17

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In vigore dal 11 ott 1924
La direzione generale della Cassa, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, raccoglie le notizie relative ai fenomeni demografici, economici e finanziari che possano servire pel controllo e la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione obbligatoria e provvede, alla fine di ciascun quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1920, alla revisione suddetta. In tale occasione deve essere compilata una relazione sulle assegnazioni e sui pagamenti effettuati per conto dello Stato e sulle previsioni intorno agli oneri annuali futuri a carico dello Stato. In base a tali accertamenti il Consiglio di amministrazione riferirà al Ministero dell'economia nazionale sulle previsioni degli oneri futuri e sulle eventuali modificazioni nelle misure dei contributi e delle pensioni. Occorrrendo attuare tali variazioni, si provvederà ogni decennio a decorrere dal 1° gennaio 1930, con Regi decreti promossi dai Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri.
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