Regolamento›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 11 ott 1924
Il fondo patrimoniale ed il fondo di riserva di rischio della Cassa nazionale di previdenza sono riuniti in un unico fondo che assume la denominazione di «Fondo di garanzia e di riserva».
Il «Fondo invalidità» della Cassa nazionale di previdenza continua ad essere destinato all'integrazione delle pensioni d'invalidità per gli assicurati facoltativi, a norma dell', salvo, quand'esso sarà esaurito, a provvedere all'integrazione predetta, coi fondi di cui nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-13