Regolamento›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 11 ott 1924
Il Comitato consultivo, di cui all'ultimo capoverso dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sarà composto di sette membri, e cioè di un presidente, di nomina governativa, di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti degli assicurati, designati in conformità del precedente .
La nomina sarà fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale.
I membri dei Comitati consultivi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Nel caso di morte o di dimissione di uno dei membri, colui che lo sostituisce durerà in carica fino al termine del quadriennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-8