Regolamento›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 11 ott 1924
Sono considerati lavoratori a domicilio le persone dell'uno e dell'altro sesso che eseguono, a tempo, a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma, lavori retribuiti, per conto di un imprenditore, nella propria abitazione o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore, nè sottoposti alla sua sorveglianza diretta; con esclusione però di quelle lavorazioni occasionali o temporanee, cui i lavoratori attendono per conto di persene diverse dai loro ordinari datori di lavoro.
Nei riguardi del lavoratore a domicilio, che deve essere obbligatoriamente assicurato contro l'invalidità e la vecchiaia, come anche nei riguardi delle persone che lo coadiuvano, sono considerati datori di lavoro l'imprenditore o gli imprenditori, per conto dei quali il lavoro deve essere eseguito, in quanto, in considerazione di particolari condizioni e rapporti di lavoro, non sia diversamente stabilito dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-4