Regolamento›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 11 ott 1924
I rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti degli assicurati nel Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali saranno scelti dal Ministro per l'economia nazionale, i primi, fra persone designate dalle principali organizzazioni nazionali di datori di lavoro industriali e agricoli; i secondi, fra persone designate dalle principali organizzazioni nazionali di lavoratori delle industrie e dell'agricoltura.
Le norme per le designazioni di cui al comma precedente saranno stabilite con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-6