RegolamentoTitolo I

Art. 3

In vigore dal 11 ott 1924
Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, sono impiegati coloro che, qualunque sia la loro denominazione, sono considerati tali dalle leggi vigenti sul contratto d'impiego privato. Sono soggetti all'assicurazione i sacerdoti solo nel caso che godano di una retribuzione da parte di Enti, associazioni e privati per ufficio cui non sia annesso un beneficio ecclesiastico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-3

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