Art. 3
RegolamentoTitolo I

Art. 3

3 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, sono impiegati coloro che, qualunque sia la loro denominazione, sono considerati tali dalle leggi vigenti sul contratto d'impiego privato. Sono soggetti all'assicurazione i sacerdoti solo nel caso che godano di una retribuzione da parte di Enti, associazioni e privati per ufficio cui non sia annesso un beneficio ecclesiastico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-3