RegolamentoTitolo II

Art. 12

In vigore dal 11 ott 1924
I versamenti eseguiti dagli assicurati facoltativi costituiscono un fondo denominato «Fondo versamenti facoltativi»: di esso fanno parte i seguenti fondi già esistenti presso la Cassa nazionale di previdenza: 1° Fondo degli inscritti; 2° Fondo per le inscrizioni delle società operaie di mutuo soccorso; 3° Fondo per le inscrizioni a periodi abbreviati; 4° Fondo per le quote di concorso; 5° Fondo inscritti del ruolo mutualità scolastiche; 6° Fondo assicurazioni popolari di rendite vitalizie. Sul «Fondo versamenti facoltativi» saranno prelevati, all'atto della liquidazione delle pensioni di vecchiaia o di invalidità, i capitali di copertura delle pensioni stesse, che saranno versati ad un «Fondo delle rendite vitalizie»; a quest'ultimo fondo saranno assegnati i fondi attualmente esistenti per l'erogazione delle rendite vitalizie nei ruoli operai ed in quelli delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie per le pensioni in corso. Dal «Fondo versamenti facoltativi» saranno anche prelevate le somme da pagarsi in caso di morte di inscritti nei ruoli a contributi riservati. La parte dei fondi di cui ai numeri 3 e 4 che risulti disponibile dopo assegnate le quote di concorso dovute secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, ed il relativo regolamento 18 marzo 1909, n. 190, potrà essere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, devoluta o al «Fondo di garanzia e di riserva» o a quello «d'invalidità» di cui al seguente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-12

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