RegolamentoTitolo II

Art. 14

In vigore dal 11 ott 1924
Alle spese di amministrazione della Cassa nazionale ed a tutte le spese in genere a carico della Cassa, detratte le quote che fanno carico a gestioni speciali, si provvede: a) con una parte degli utili (interessi) del fondo di garanzia e di riserva, nella misura che sarà annualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione; b) con una percentuale sugli incassi per versamenti obbligatori e su quelli per versamenti facoltativi, nelle misure che saranno annualmente stabilite dallo stesso Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-14

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