RegolamentoTitolo II

Art. 15

In vigore dal 11 ott 1924
Le annualità che lo Stato deve versare alla Casta nazionale, a norma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sono inscritte in uno speciale fondo, denominato «Fondo quote integrazione a carico dello Stato». Su tale fondo la Cassa preleverà le quote delle rate di pensione a carico dello Stato per i pensionati obbligatori e facoltativi e le quote, a carico dello Stato, degli assegni da essa dovuti in caso di morte di assicurati obbligatori. Se il fondo sia insufficiente al pagamento delle quote dovute dallo Stato, la Cassa provvederà col «Fondo di garanzia e di riserva», salvo successiva reintegrazione.
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