RegolamentoTitolo III

Art. 21

In vigore dal 11 ott 1924
L'applicazione delle marche sopra le tessere può essere fatta dal datore di lavoro, anziché alle epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, a intervallo più lungo, purchè, in ogni caso, non superiore a tre mesi e semprechè le ritenute sulla retribuzione degli assicurati siano fatte ad ogni periodo normale di paga. In ogni caso, l'applicazione delle marche sulle tessere dovrà essere eseguita, dal datore di lavoro, all'atto della cessazione dal lavoro da parte dell'assicurato. Il datore di lavoro, che vuole fare uso della facoltà preveduta nel 1° comma del presente articolo, deve, entro tre giorni dalla scadenza della prima quindicina, darne avviso, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta, all'Istituto di previdenza, il quale ha diritto di vietare l'uso di quella facoltà o di subordinarlo a determinate condizioni o garanzie. La decisione dell'Istituto di previdenza è definitiva: ma non ha effetto che dopo cinque giorni dalla sua notificazione. La Cassa nazionale e gli Istituti di previdenza, nei casi e con le norme che saranno da essi stabilite, possono autorizzare altre condizioni speciali per l'applicazione delle marche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-21

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