Regolamento›Titolo III
Art. 32
In vigore dal 11 ott 1924
Nel caso considerato dall'articolo precedente, le settimane decorrono dal giorno di assegnazione del lavoro a meno che non si tratti di lavori continuativi o con brevi intervalli, nel qual caso potranno essere seguite le decorrenze normali.
L'applicazione delle marche di contributo sopra le tessere può essere fatta nei giorni di liquidazione dei cottimi o delle altre competenze, ma in ogni caso a intervalli non maggiori di tre mesi.
Le ritenute possono essere fatte sulla paga finale o sugli anticipi secondo gli accordi presi, caso per caso, tra le parti interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-32