Regolamento›Titolo III
Art. 34
In vigore dal 11 ott 1924
Il direttore dell'Istituto di previdenza sociale, qualora, in seguito a richiesta degli interessati o anche indipendentemente da questa richiesta, riconosca che per alcune categorie di assicurati sia conveniente adottare tabelle di salari medi cui riferire i contributi, ai termini dell'ultimo comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, provvede, sentito il Comitato consultivo, alla formazione di queste tabelle che diventano esecutive con l'approvazione del Comitato esecutivo della Cassa nazionale.
Le tabelle così formate sono, a cura dello stesso Istituto, portate a conoscenza degli interessati nei modi che l'Istituto crederà più atti allo scopo, ed in ogni caso mediante la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia, determinando la data dalla quale le tabelle entrano in vigore.
Nei casi nei quali siano state stabilite tabelle di salari medi agli effetti di altre assicurazioni sociali, dette tabelle saranno applicate anche agli effetti dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, salvo contraria deliberazione del Comitato esecutivo della Casca nazionale per le assicurazioni sociali. Contro la deliberazione del Comitato esecutivo è dato ricorso al Ministero dell'economia nazionale, il quale decide definitivamente.
Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione impugnata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-34