Art. 32
RegolamentoTitolo III

Art. 32

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In vigore dal 11 ott 1924
Nel caso considerato dall'articolo precedente, le settimane decorrono dal giorno di assegnazione del lavoro a meno che non si tratti di lavori continuativi o con brevi intervalli, nel qual caso potranno essere seguite le decorrenze normali. L'applicazione delle marche di contributo sopra le tessere può essere fatta nei giorni di liquidazione dei cottimi o delle altre competenze, ma in ogni caso a intervalli non maggiori di tre mesi. Le ritenute possono essere fatte sulla paga finale o sugli anticipi secondo gli accordi presi, caso per caso, tra le parti interessate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-32