Regolamento›Titolo VI
Art. 65
In vigore dal 11 ott 1924
I versamenti minimi facoltativi che si richiedono per l'assegnazione sul fondo di invalidità sono i seguenti:
a) per coloro che si sono iscritti alla Cassa non più tardi del 31 dicembre 1919, tante volte 6 lire quanti sono gli anni interi di inscrizione, con la condizione che non più di un terzo di essi sia stato versato nell'ultimo anno di inscrizione;
b) per coloro che si sono inscritti alla Cassa dopo il 31 dicembre 1919, tante volte 18 lire quanti sono gli anni interi di inscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-65