Regolamento›Titolo VI
Art. 63
63 / 154In vigore dal 11 ott 1924
La liquidazione della pensione per invalidità può essere chiesta, quando concorrano per l'inscritto le due condizioni seguenti:
1° Che abbia compiuto almeno cinque anni d'inscrizione alla Cassa;
2° Che sia riconosciuto invalido al lavoro in modo permanente e assoluto.
Si considera invalidità assoluta quella che riduce la capacità di guadagno a meno di un terzo di quella abituale normale delle persone dello stesso mestiere e nella stessa località.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-63