RegolamentoTitolo VI

Art. 72

In vigore dal 11 ott 1924
La quota di concorso sotto forma di rendita vitalizia complementare è assegnata, ai termini e nella misura stabiliti dall' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, al momento della liquidazione della pensione. Hanno diritto a tale assegnazione le persone che al momento della liquidazione del conto individuale appartengono ad una delle categorie considerate dall', o ad una di quelle considerate ai nn. 1 e 2 dell' del decreto predetto e che vi abbiano appartenuto anche durante gli ultimi cinque anni antecedenti alla liquidazione della pensione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-72

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