Regolamento›Titolo VII
Art. 77
In vigore dal 11 ott 1924
La domanda di liquidazione dev'essere trasmessa all'Istituto di previdenza sociale nella cui circoscrizione l'assicurato risiede.
Quando la domanda non sia consegnata direttamente mediante ricevuta, deve essere trasmessa in piego postale raccomandato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-77