RegolamentoTitolo VII

Art. 79

In vigore dal 11 ott 1924
La pensione d'invalidità decorre dal primo giorno del mese nel quale è presentata la domanda; quella di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo anno di età, qualunque sia la data della istanza, salvo per gli assicurati previsti dagli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per i quali la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato completato il pagamento dei contributi fissati nei predetti articoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-79

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