RegolamentoTitolo VII

Art. 76

In vigore dal 11 ott 1924
La domanda per la liquidazione della pensione in base ai versamenti obbligatori, deve essere sottoscritta dall'assicurato e deve essere corredata: a) dall'atto di nascita dell'assicurato; b) dal suo libretto personale di cui all'; c) dall'ultima tessera o, in mancanza di questa, ha una dichiarazione dell'assicurato sulla ultima sua occupazione. La domanda per la liquidazione della pensione d'invalidità deve inoltre essere corredata da un certificato medico, debitamente autenticato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla Cassa e da ogni altro documento atto a provare la invalidità dell'assicurato.

Note all'articolo

  • L'Errata-Corrige in G.U. 8/10/1924, n. 236 ha disposto che nella lettera c) del presente articolo in luogo di « la una » deve leggersi « da una ». --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 08/10/1924, n. 236 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-76

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