RegolamentoTitolo VII

Art. 81

In vigore dal 11 ott 1924
L'Istituto di previdenza sociale ha diritto di sottoporre il richiedente la pensione d'invalidità alle visite che ritenga necessarie per accertare l'invalidità stessa; il rifiuto dell'interessato a prestarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per respingere la domanda di pensione.
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