Art. 81
RegolamentoTitolo VII

Art. 81

81 / 154
In vigore dal 11 ott 1924
L'Istituto di previdenza sociale ha diritto di sottoporre il richiedente la pensione d'invalidità alle visite che ritenga necessarie per accertare l'invalidità stessa; il rifiuto dell'interessato a prestarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per respingere la domanda di pensione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-81