Regolamento›Titolo VII
Art. 81
81 / 154In vigore dal 11 ott 1924
L'Istituto di previdenza sociale ha diritto di sottoporre il richiedente la pensione d'invalidità alle visite che ritenga necessarie per accertare l'invalidità stessa; il rifiuto dell'interessato a prestarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per respingere la domanda di pensione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-81