RegolamentoTitolo VII

Art. 85

In vigore dal 11 ott 1924
Nei casi d'invalidità, proveniente da infortunio sul lavoro e se la persona colpita sia soggetta all'obbligo dell'assicurazione a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904. n. 51, o del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, l'invalido il quale abbia diritto alla liquidazione della pensione, secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, dovrà presentare alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali un certificato dell'Istituto assicuratore contro gli infortuni sul lavoro comprovante l'ammontare dell'indennità liquidata per l'infortunio. La Cassa nazionale calcolerà in base all'età dell'infortunato ed alle tariffe per la conversione delle indennità d'infortunio in rendita vitalizia di cui all' della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, la rendita vitalizia corrispondente alla indennità liquidata; se tale rendita, sommata con la pensione spettante in dipendenza dei versamenti eseguiti secondo il decreto precitato, superi la retribuzione annua percepita dall'invalido al momento dell'infortunio, la pensione liquidata dalla Cassa nazionale sarà diminuita della eccedenza. Se in seguito a giudizio di revisione venga modificata la misura della indennità liquidata per l'infortunio, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali provvederà alle eventuali conseguenti modificazioni nella misura della pensione.
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