Regolamento›Titolo VII
Art. 89
In vigore dal 11 ott 1924
Quando a favore di uno stesso assicurato sia stata liquidata una pensione in base ai contributi obbligatori ed una pensione in base ai versamenti facoltativi, la Cassa nazionale può disporre che il pagamento delle due pensioni sia fatto cumulativamente sopra un unico certificato di pensione e che la pensione corrispondente ai versamenti facoltativi sia pagata sul «fondo assicurati obbligatori», trasferendo a tal fondo la corrispondente riserva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-89