RegolamentoTitolo VII

Art. 94

In vigore dal 11 ott 1924
Il Consiglio d'amministrazione della Cassa ha facoltà di stabilire norme speciali di pagamento per i casi in cui la pensione corrispondente ai versamenti facoltativi, semprechè non si tratti di un assicurato che abbia liquidato anche la pensione come assicurato obbligatorio, risulti, tenuto conto anche del concorso dello Stato, di un importo annuo inferiore a 120 lire. Tali norme possono avere per effetto sia di stabilire una speciale rateazione dei pagamenti, sia di sostituire al pagamento della pensione quello di un corrispondente capitale di copertura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-94

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