RegolamentoTitolo VII

Art. 96

In vigore dal 15 ago 1965
Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha moglie o figli minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la condanna sia divenuta definitiva e per Il rimanente periodo della pena, è fatto a loro favore; in mancanza di moglie o figli minorenni la pensione è pagata alle persone viventi a carico del titolare e da lui designate. In mancanza anche di tali persone il pagamento 6 fatto al titolare della pensione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-96

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