Regolamento›Titolo IX
Art. 100
In vigore dal 11 ott 1924
Per la costituzione e approvazione e per il funzionamento e la vigilanza degli Istituti di patronato e di assistenza, preveduti nell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 si osservano, in quanto siano applicabili e compatibili con le disposizioni dei seguenti articoli, le disposizioni degli a 122 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale del 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del decreto-legge per gli infortuni del lavoro in agricoltura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1422#art-r-100