Regolamento›Titolo VIII
Art. 97
In vigore dal 11 ott 1924
Per conseguire il pagamento dell'assegno mensile di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, in caso di morte di un assicurato obbligatorio, dev'essere presentata analoga domanda all'Istituto di previdenza nella cui circoscrizione il richiedente risiede. Alla domanda debbono essere uniti, oltre la tessera ed il libretto personale dell'assicurato:
1° Se richiedente è la vedova, il certificato di matrimonio e quello comprovante che non sussiste sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa della stessa vedova;
2° Se richiedente è il vedovo, i certificati indicati sotto il n. 1° a lui riferentisi, un certificato medico debitamente autenticato, rilasciato sopra apposito formulario fornito dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, da cui risulti che egli è inabile al lavoro, e ogni altro documento atto a provare tale inabilità;
3° Se richiedenti sono i figli, lo stato di famiglia dell'assicurato, da cui risulti la data di nascita dei figli. È in facoltà della Cassa di richiedere anche i certificati di nascita dei figli.
L'Istituto di previdenza, cui la domanda è presentata, ove non sia quello obbligato alla conservazione delle tessere relative all'assicurato defunto, richiede tali tessere all'Istituto al quale quest'obbligo compete e questo deve curarne la trasmissione in piego raccomandato, entro tre giorni dalla richiesta.
Storico versioni
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