Regolamento›Titolo VII
Art. 95
In vigore dal 11 ott 1924
Il pagamento della pensione d'invalidità può essere sospeso, o la pensione stessa può essere revocata, per decisione dell'Istituto di previdenza competente per circoscrizione, quando risulti che il titolare non può ulteriormente essere considerato invalido ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 e del presente regolamento.
Gli Istituti di previdenza hanno facoltà di sottoporre a visite mediche di revisione i titolari delle pensioni d'invalidità: il rifiuto a prestarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.
Contro la decisione dell'Istituto l'interessato può avanzare ricorso al Comitato esecutivo della Cassa nazionale, e contro la decisione di questo alla competente Commissione arbitrale.
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