RegolamentoTitolo VII

Art. 92

In vigore dal 11 ott 1924
Nessuno può trattenere il certificato di pensione contro la volontà del titolare. In caso di perdita o distruzione del certificato di pensione, o quando esso sia reso inservibile, l'organo dell'assicurazione che lo emise può rilasciarne un duplicato con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.
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